Statuto e Regolamento

NUOVO STATUTO

dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa approvato dall’Assemblea dei soci del 10 gennaio 2020 e approvato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana nella sessione del 24 novembre 2021

Preambolo

L’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa (AIPSC) è stata costituita nel 1967 a La Mendola (TN), presso il Centro di cultura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per favorire il coordinamento e l’aggiornamento dei docenti di Storia della Chiesa nello spirito di servizio e di comunione promosso dal Concilio Vaticano II.

Art. 1 – Natura, scopo, sede e logo

L’AIPSC è un’associazione privata di fedeli con carattere nazionale, approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana, che promuove e sostiene, specialmente fra il clero, i religiosi e il laicato italiani, lo studio e la ricerca sulla Storia della Chiesa, soprattutto per rendere più efficiente e aggiornato l’insegnamento della disciplina.

L’Associazione non persegue fini di lucro.

L’AIPSC ha sede legale in Roma, presso il Pontificio Seminario Lombardo, Piazza Santa Maria Maggiore 5.

Il logo dell’Associazione raffigura una barca con due alberi cruciformi, uno a poppa più basso, l’altro a prua più alto con la vela spiegata; con due naviganti, uno seduto a poppa al timone, l’altro in piedi a prua; accompagnata in capo dal crismon, addestrato, e in punta da un pesce nel mare. Il tutto circondato dalla legenda: Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa.

Il logo dell’Associazione è riportato sui sigilli e sulla carta intestata dell’Associazione. Ogni altro uso è stabilito dal Consiglio di Presidenza.

Art. 2 – Attività

L’AIPSC organizza periodicamente propri convegni, forum e incontri di studio; collabora con altri enti alle iniziative inerenti lo studio della Storia della Chiesa; offre le proprie competenze e la propria collaborazione alla Conferenza Episcopale Italiana e alle Chiese italiane; stabilisce e mantiene rapporti con enti, associazioni, università, facoltà, accademie e istituzioni ecclesiastiche e civili, nazionali e internazionali, che promuovono gli studi storici e, in particolare, di Storia della Chiesa; cura l’edizione delle proprie pubblicazioni e provvede alla loro diffusione.

Art. 3 – Soci

Possono essere membri dell’Associazione:

  1. i docenti di Storia della Chiesa delle Università e Facoltà ecclesiastiche, degli Istituti teologici, degli Istituti Superiori di Scienze Religiose, dei Seminari e degli Studentati teologici religiosi;
  2. i docenti di Storia della Chiesa e delle discipline affini in altre istituzioni ecclesiastiche e civili, nonché i cultori delle stesse.

Si entra a far parte dell’Associazione mediante domanda indirizzata al Consiglio di Presidenza e relativa iscrizione all’Associazione. La domanda può non essere accettata dal Consiglio di Presidenza.

I soci si obbligano ad osservare il presente Statuto, a partecipare attivamente alla vita e alle attività dell’Associazione e a sostenerla tramite la quota associativa annuale.

Sono soci onorari dell’AIPSC gli ex Presidenti e coloro che hanno acquisito particolari meriti nei riguardi dell’Associazione. Questi ultimi vengono proposti dal Consiglio di Presidenza e nominati dall’Assemblea. I soci onorari sono esentati dagli obblighi finanziari e non possono essere eletti nel Consiglio di Presidenza.

La decadenza dei soci è stabilita nel Regolamento.

Art. 4 – Organizzazione

Sono organi dell’AIPSC l’Assemblea dei soci, il Consiglio di Presidenza e il Presidente.

Art. 5 – L’Assemblea dei soci

L’Assemblea è composta da tutti i soci, compresi gli onorari. In essa si propongono e si discutono gli argomenti inerenti la vita dell’Associazione, nonché gli orientamenti e le iniziative che la riguardano.

L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente ogni tre anni per svolgere le seguenti attività:

  1. a) relazione del Presidente sulla vita dell’Associazione;
  2. b) approvazione del conto consuntivo;
  3. c) rinnovo delle cariche sociali.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, d’intesa col Vice Presidente, ogni volta che lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno tre consiglieri o di almeno un terzo dei soci. La richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto al Presidente, indicando l’argomento da inserire all’ordine del giorno.

La convocazione dell’Assemblea deve essere comunicata ai soci almeno un mese prima della data fissata per la riunione.

Per la validità dell’Assemblea, in prima convocazione si richiede la presenza della metà più uno dei soci. Nella seconda convocazione, fissata non prima di un’ora dalla precedente, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Il socio assente all’Assemblea può delegare un socio, figurando così come presente. La delega, sottoscritta con autografo, va consegnata all’inizio dell’Assemblea al Presidente. Questi ne verifica la validità. Ogni socio presente all’Assemblea può ricevere una sola delega.

Qualunque proposta viene deliberata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti. In caso di parità la proposta è respinta.

All’Assemblea possono prendere parte, senza diritto di voto, non soci invitati dal Presidente a relazionare su particolari argomenti.

Art. 6 – Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da sette membri eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea, tre dei quali devono rappresentare il Nord, il Centro e il Sud d’Italia. Risultano eletti i maggiori suffragati. Nel caso di duplice elezione nell’ambito nazionale e zonale, l’eletto può optare per l’ambito preferito e gli subentra il primo dei non eletti nell’ambito rimasto vacante.

Tutti i membri del Consiglio, qualunque ruolo abbiano svolto, non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi. Se qualcuno di essi, per qualsiasi ragione, non può completare il mandato, viene sostituito dal primo dei non eletti dell’ambito prescelto, e questi dura in carica fino al compimento del triennio.

Nulla è dovuto ai membri del Consiglio, tranne il rimborso spese, tuttavia, durante munere, essi sono esentati dal versare la quota associativa annuale.

Immediatamente dopo l’elezione, nella prima riunione d’insediamento il Consiglio elegge a scrutino segreto e a maggioranza assoluta il Presidente, e a maggioranza relativa il Vice Presidente, il Segretario e l’Economo – cassiere.

Al Consiglio spetta: rendere operative le delibere e gli orientamenti dell’Assemblea; proporre iniziative inerenti la vita e l’attività dell’Associazione; proporre all’Assemblea i nominativi dei soci onorari e l’ammontare della quota associativa annuale; approvare il bilancio di previsione annuale e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il conto consuntivo triennale; deliberare l’ammissione dei soci e la loro decadenza; concedere il patrocinio dell’Associazione alle iniziative di terzi e per esse l’uso del logo.

Il Consiglio di Presidenza viene convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno e per la validità delle sedute dev’essere presente almeno la metà più uno dei membri. Non sono ammesse deleghe.

Art. 7 – Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell’AIPSC. A lui è affidata la direzione dell’Associazione congiuntamente al Consiglio di Presidenza.

Al Presidente spetta presiedere le Assemblee e le riunioni del Consiglio di Presidenza; assolvere i compiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento, nonché quant’altro venga deliberato dall’Assemblea e dal Consiglio di Presidenza.

Il Presidente, su proposta del Consiglio di Presidenza, nomina, per la durata del suo mandato, un Assistente spirituale, al quale affida compiti di natura religiosa inerenti la vita dell’Associazione.

Il Presidente decade dal suo ufficio nel caso di rinuncia, impedimento permanente e morte.

Le sue dimissioni devono essere accettate dal Consiglio di Presidenza, che subito dopo procede all’elezione del nuovo Presidente. Questi resta in carica fino al termine del mandato triennale in corso.

Il Presidente custodisce i sigilli dell’Associazione.

Art. 8 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è il primo collaboratore del Presidente e lo coadiuva in tutto quanto concerne il suo ufficio.

Il Vice Presidente supplisce il Presidente nel caso di sua assenza, e lo sostituisce, nel caso di impedimento o di vacanza, fino all’elezione del nuovo Presidente.

Art. 9 – Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nel disbrigo degli affari riguardanti l’Associazione, controlla la regolarità dei lavori assembleari e del Consiglio di Presidenza, degli atti e dell’esecuzione delle loro delibere.

Egli sovrintende al lavoro di segreteria e al disbrigo della corrispondenza; redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio di Presidenza e provvede a trascriverli sull’apposito libro; detiene il libro dei soci; custodisce l’archivio dell’Associazione.

Art. 10 – L’Economo – cassiere

L’Economo – cassiere è l’amministratore del patrimonio dell’Associazione, dei beni provenienti dai contributi dei soci, dalle offerte volontarie anche di terzi, da atti di liberalità disposti in favore dell’Associazione e dai proventi delle pubblicazioni.

Egli provvede alla riscossione delle quote annuali, alla regolarità dei versamenti e al relativo aggiornamento del libro dei soci.

L’Economo – cassiere riferisce periodicamente al Consiglio di Presidenza sulla situazione economica dell’Associazione, redige i bilanci di previsione annuali e il conto consuntivo triennale.

Art. 11 – Scioglimento dell’Associazione

Nel caso di scioglimento e in ogni altra ipotesi in cui l’AIPSC dovesse cessare la sua attività, il patrimonio che residua dalla liquidazione viene devoluto alla Conferenza Episcopale Italiana per sostenere gli studi di Storia della Chiesa.

Art. 12 – Regolamento

Il Consiglio di Presidenza redige e approva il Regolamento attuativo del presente Statuto e qualunque altro regolamento necessario.

Art. 13 – Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto vanno presentate sottoscritte da almeno dieci soci oppure dal Consiglio di Presidenza. Esse devono essere portate all’Assemblea, che le approva con la maggioranza dei due terzi ed entrano in vigore dopo l’approvazione della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 14 – Norme transitorie

Con l’entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio di Presidenza resta in carica fino alla scadenza del suo mandato.

Quanto disposto all’art. 6 circa la non eleggibilità dei membri del Consiglio di Presidenza non ha valore retroattivo per i membri in carica, ma si applica al termine del loro mandato, a cominciare dall’elezione del nuovo Consiglio di Presidenza.

I soci che fino all’entrata in vigore del presente Statuto hanno ricoperto la carica di Segretario sono esentati dal versamento della quota annuale.

Art. 15 – Disposizioni finali

Nonostante qualunque cosa in contrario, il presente Statuto abroga e sostituisce tutte le precedenti norme statutarie, regolamentari e consuetudinarie.

Il testo del presente Statuto, composto di un preambolo e di quindici articoli, è stato costituito e approvato dall’Assemblea dei soci del 10 gennaio 2020.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice di Diritto Canonico e del Codice Civile italiano.

Lo Statuto entra in vigore dopo l’approvazione della Conferenza Episcopale Italiana.

NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO

Regolamento attuativo dello Statuto dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa

Art. 1. Ammissione dei soci
Per l’ammissione all’Associazione occorre presentare i seguenti documenti:
a) domanda sottoscritta dall’interessato;
b) curricolo della vita ed elenco delle eventuali pubblicazioni.
Il Consiglio di Presidenza esamina la relativa documentazione e delibera l’ammissione di ciascun socio a maggioranza assoluta.
L’ammissione necessita del versamento della quota associativa dell’anno in corso da parte del nuovo socio, altrimenti non è valida.

Art. 2. Soci onorari
I membri del Consiglio di Presidenza possono presentare la candidatura di nuovi soci onorari, purché questi siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 3 dello Statuto.
La candidatura viene accettata dal Consiglio di Presidenza se ottiene la maggioranza assoluta, dopodiché viene proposta all’Assemblea dei Soci, la quale delibera con voto segreto, a maggioranza assoluta, oppure per acclamazione.

Art. 3. Decadenza dei soci
Il socio decade:
a) per rinuncia comunicata in forma scritta al Consiglio di Presidenza;
b) per morte;
c) per il mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi.
In quest’ultimo caso, l’Economo-cassiere informa il socio inadempiente tramite posta ordinaria o posta elettronica e gli indica un termine entro il quale versare le quote arretrate; se tuttavia entro tale termine il socio non adempie il proprio obbligo, il Consiglio di Presidenza può dichiararne la decadenza.

Art. 4. L’Assemblea dei soci
La convocazione dell’Assemblea deve essere comunicata agli indirizzi dei destinatari tramite posta ordinaria oppure per posta elettronica.
L’Assemblea dev’essere svolta solo in presenza e non con altre modalità.

Art. 5. Il Consiglio di Presidenza
La convocazione del Consiglio di Presidenza dev’essere comunicata agli indirizzi dei membri tramite posta ordinaria oppure per posta elettronica.
Le riunioni del Consiglio possono essere svolte in presenza oppure in video-conferenza, purché sia salvaguardata l’assoluta riservatezza, specialmente quando si discute o si delibera sulle persone.

Art. 6. Modifica del Regolamento
Le modifiche del presente Regolamento possono essere proposte dai membri del Consiglio di Presidenza e da quest’ultimo devono essere approvate a maggioranza assoluta.

Art. 7. Norma transitoria
Il presente regolamento entra in vigore subito dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Presidenza.

Il testo del presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Presidenza nella riunione dell’11 dicembre 2021.

 

Statuto originario

approvato dall’Assemblea dei Soci
a Terni il 14 settembre 1988

Art. 1 – Scopo

Nello spirito di servizio e di comunione promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano Il, viene costituita l’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa, al fine di favorire specialmente tra il clero italiano lo studio della Storia della Chiesa e di rendere più efficiente ed aggiornato l’insegnamento della disciplina. L’Associazione non persegue fini di lucro.

Art. 2 – Soci

Possono essere membri dell’Associazione:

  1. i docenti di Storia della Chiesa delle Facoltà ecclesiastiche, dei Seminari e degli Studentati teologici religiosi italiani;
  2. i docenti e cultori di Storia della Chiesa e delle discipline affini in altre istituzioni ecclesiastiche e civili.

Si entra a far parte dell’Associazione mediante domanda indirizzata al Consiglio di Presidenza e relativa iscrizione all’Associazione.

Art. 3 – Attività

Le attività e le iniziative dell’Associazione sono:

  1. promuovere e appoggiare settimane di studio, corsi e incontri a carattere nazionale e regionale;
  2. favorire il coordinamento tra le diverse discipline interessanti la Storia della Chiesa;
  3. mantenere i rapporti con le istituzioni sia ecclesiastiche sia laiche, nazionali e internazionali, che promuovono gli studi storici e con tutte le iniziative culturali concernenti la Storia della Chiesa;
  4. collaborare con i centri di storia ecclesiastica locale;
  5. intrattenere rapporti di collaborazione con la «Rivista di Storia della Chiesa in Italia».

Art. 4 – Organizzazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci e il Consiglio di Presidenza, eletto dall’Assemblea e composto di 7 (sette) membri, 3 (tre) dei quali rappresentanti ufficialmente il Nord, il Centro, il Sud;
  2. l’Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza dei soci e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti;
  3. il Consiglio di Presidenza, che dura in carica tre anni, elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il segretario, l’economo-cassiere;
  4. il Consiglio di Presidenza studierà e proporrà le iniziative concrete per attuare le finalità dell’Associazione;
  5. le informazioni sulle iniziative e le attività dell’Associazione verranno date mediante bollettino di informazione ai soci;
  6. per le spese di Associazione verrà richiesta ai soci quota annua di associazione.

Art. 5 – Modifiche

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate e sottoscritte da 10 (dieci) soci. Le modifiche vengono approvate dalla maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti all’Assemblea.

Art. 6 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Associazione gli eventuali beni mobili e immobili avranno una destinazione decisa dall’Assemblea appositamente convocata e approvata dai 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

Art. 7 – Sede

Sede provvisoria dell’Associazione è Roma.

Regolamento

Approvato dall’Assemblea dei Soci
a Roma il 10 novembre 2017

Art. 1. Ammissione dei soci. Per l’ammissione all’Associazione occorre presentare i seguenti documenti: a) domanda sottoscritta dall’interessato; b) curricolo della vita ed elenco delle eventuali pubblicazioni. Con l’accettazione da parte del Consiglio di Presidenza, il nuovo socio acquisisce ogni diritto e dovere relativamente alla vita dell’Associazione.

Art. 2. Soci onorari. Su proposta del Consiglio di Presidenza, l’Assemblea delibera l’iscrizione fra i soci onorari di coloro che abbiano acquisito particolari meriti nei riguardi dell’Associazione.

Art. 3. Decadenza dei soci. Il socio decade: a) per rinuncia comunicata in forma scritta al Consiglio di Presidenza; b) per morte; c) per il mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi. In quest’ultimo caso, l’economo-cassiere informa il socio inadempiente e gli indica un termine entro il quale versare le quote arretrate; se tuttavia entro tale termine il socio non adempie il proprio obbligo, il Consiglio di Presidenza può dichiararne la decadenza.

Art. 4. Assemblee dei soci. 4.1. L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata e presieduta dal Presidente ogni tre anni per svolgere le seguenti attività: a) relazione del Presidente sulla vita dell’Associazione; b) approvazione del bilancio consuntivo; c) rinnovo delle cariche sociali. 4.2. L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno tre consiglieri o di almeno 1/3 dei soci. La richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto al Presidente indicando l’argomento da inserire all’ordine del giorno. 4.3. La convocazione dell’Assemblea deve essere comunicata ai soci almeno un mese prima della data fissata per la riunione. Per la validità dell’Assemblea, in prima convocazione si richiede la presenza della metà più uno dei soci. Nella seconda convocazione, fissata non prima di un’ora dalla precedente, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 5. Delega da parte del socio assente. Il socio assente all’Assemblea può delegare un socio, figurando così come presente. La delega, sottoscritta con autografo, va consegnata all’inizio dell’Assemblea al suo Presidente. Egli ne verifica la validità. Ogni socio presente all’Assemblea può ricevere una sola delega.

Art. 6. Elezione del Consiglio di Presidenza. Le elezioni dei membri del Consiglio di Presidenza sono effettuate dall’Assemblea, secondo quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto dell’Associazione. Per l’elezione occorre la maggioranza relativa dei voti dei soci presenti. I membri del Consiglio non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi. Per procedere all’elezione del Consiglio di Presidenza, l’Assemblea nomina una commissione elettorale, formata da un presidente e da due scrutatori. Terminato lo scrutinio dei voti, il presidente della commissione proclama gli eletti e redige il verbale dell’elezione.

Art. 7. Modifica del Regolamento. Le modifiche del presente Regolamento devono essere approvate dall’Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Art. 8. Norma transitoria. Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea.