Diritto Canonico – vol. I

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    Autore: Carlo Fantappiè

    Nel corso del XII secolo la distinzione del diritto canonico dalla teologia e la ricezione del diritto romano da parte della Chiesa, hanno costituito le premesse della costruzione dell’edificio canonistico classico. L’Italia è stata la culla della scienza canonistica, i canonisti italiani hanno detenuto un primato indiscusso negli studi in Europa per buona parte del medioevo, l’Università di Bologna e la Curia romana ne sono stati, a differente titolo, i maggiori centri propulsivi.

    A Bologna avviene la fondazione scientifica del diritto canonico ad opera del maestro Graziano ricordato da Dante nel Paradiso (X, 103-105). Tra il 1139 e il 1145 egli redige, per uso degli studenti, due redazioni della Concordia discordantium canonum, poi denominata Decretum. L’impresa culturale di Graziano – che costituirà la prima pietra su cui verrà innalzato nel corso dei due secoli successivi, l’edificio normativo del Corpus iuris canonici – consiste nel raccogliere le principali fonti autoritative della disciplina ecclesiastica del primo millennio, assai composite e talora contraddittorie per la varietà dei tempi e dei luoghi (decreti conciliari, decretali papali, massime patristiche, tariffari penitenziali, ecc.) e nel tentare di armonizzarle mediante l’impiego di princìpi ermeneutici presi a prestito dalla nascente teologia scolastica.

    Sempre a Bologna si compie, lungo il secolo successivo, l’edificazione della scienza canonistica attorno al Decretum, seguendo metodi e fasi che vanno considerate paradigmatiche per lo studio del diritto. Un primo livello, esegetico, si forma a cominciare dalle glossae, apposte dagli studenti su indicazione dei maestri, fino agli apparati di glosse, che chiosano, precisano, specificano e applicano le soluzioni dottrinali date da Graziano (i c.d. dicta). Seguono le summae, a metà strada tra gli apparati e l’esposizione sistematica, nonché altri generi letterari minori, come i brocarda, le quaestiones, i consilia. A questo lavoro ermeneutico si dedicano tre generazioni di «decretisti» italiani: Paucapàlea, o meglio Pocapaglia (1140-1148), e il maestro Rolando, i primi a aggiungere norme del diritto romano; Rufìno (1157-1159), che offre un’esegesi quasi completa, e Giovanni di Faenza (dopo il 1171), la cui somma sarà molto diffusa; Simone di Bisignano (1171-1179) e Uguccione di Pisa (1188), l’esponente più elevato della Scuola bolognese dei decretisti ma pure esperto di diritto romano e di teologia.

    Nell’età dei grandi papi-giuristi (da Alessandro III a Innocenzo III) la Curia romana diviene l’officina giuridica in cui si avvia la produzione seriale delle decretali. In questo periodo decisivo per la fissazione dell’ordinamento canonico, nella scienza canonistica si attua il passaggio dalla «decretistica», centrata sull’analisi del Decretum, alla «decretalistica», rivolta all’interpretazione e al commento delle norme pontificie. Bernardo Baldi di Pavia la inaugura nel 1190 ca. fissando la futura sistematica delle collezioni ufficiali (Liber Extra di Gregorio IX nel 1234, Liber Sextus di Bonifacio VIII nel 1298, Clementinae di Giovanni XXII nel 1317).

    Con la fine del XII secolo si aprono nuovi studia o università in Italia, Francia e Spagna, ma la Scuola di Bologna mantiene il suo primato culturale anche per l’innesto del diritto romano nel diritto canonico. Il legame, contrastato, fra i due diritti (utrumque ius) è assai sviluppato nelle Summae di due canonisti del Duecento, Goffredo da Trani († 1245) e Enrico da Susa, dal titolo cardinalizio detto l’Ostiense († 1271). Entrambi sentono l’insufficienza del livello esegetico e sviluppano tecniche che guardano verso il nuovo genere del commentario. Alla costruzione di apparati di glosse delle decretali gregoriane si dedicano, con notevoli risultati sul terreno dottrinale, tanto l’Ostiense, la cui opera si ispira al principio dell’aequitas canonica, quanto Sinibaldo dei Fieschi (futuro Innocenzo IV), anticipatore della teoria della «persona giuridica». Il coronamento e la conclusione dell’attività scientifica dei decretalisti si ha nella Glossa ordinaria di Bernando da Parma (1266).

    Nella prima metà del XIV sec. la scienza canonistica italiana si concentra sul nuovo genere del commentario, esposizione del significato e non della lettera del testo delle decretali, e sul trattato, costruzione tenzialmente sistematica di un singolo istituto o materia. Le figure più eminenti per cultura non solo giuridica ma anche filosofica e teologica sono il mugellano Giovanni d’Andrea († 1348), il perugino Baldo degli Ubaldi († 1400), allievo di Bartolo da Sassoferrato, Pietro d’Ancarano († 1416), Francesco Zabarella († 1417), Antonio da Butrio († 1408). La stagione post-classica della scienza canonistica, convenzionalmente fatta coincidere con la «cattività» avignonese del papato, si conclude con l’opera di Niccolò Tedeschi († 1445), spesso citato col semplice epiteto di Panormitano.

    Seppure appartenenti a epoche diverse, i canonisti dell’età classica e post-classica presentano caratteri comuni che li differenziano rispetto ai loro successori. Rappresentano una classe di studiosi che attua al proprio interno un processo di professionalizzazione, essendo destinati a ricoprire cattedre universitarie o uffici ecclesiastici elevati; pur provenendo la più parte dall’Università di Bologna vanno ad insegnare anche in altri atenei in Italia e in Europa; in genere coltivano, anche se con diversa intensità entrambi i rami del diritto canonico e civile; in maggioranza sono ecclesiastici ma non mancano laici, specialmente nella serie dei docenti bolognesi dell’intero Trecento.

    Nel complesso il contributo culturale dei canonisti italiani alla scienza giuridica europea è enorme e risalta per acume, autonomia e originalità. Benché legati al testo normativo, fedeli alla tradizione e rispettosi dell’autorità dei dottori, essi si sentono interpreti creativi, esprimono con libertà le loro opinioni sulle questioni più delicate della Chiesa, sviluppano conciliazioni, sistemazioni e ipotesi giuridiche anche ardite. Alla base del loro atteggiamento v’è una grande fiducia nella dialettica delle opinioni e nella ricerca comune della verità (la communis opinio doctorum è, con qualche eccezione, un criterio ermeneutico). La gerarchia è del resto consapevole dell’aiuto indispensabile che essi recano alla Chiesa e alla società.

    Il paesaggio e il clima sono destinati a mutare con la crisi tardo-medievale del papato e della Chiesa nell’età moderna. La necessità di difendere l’unità dell’organizzazione ecclesiastica dalle tendenze autonomistiche delle Chiese nazionali e dagli scismi religiosi nel XVI secolo conduce, è noto, alla centralizzazione romana e curiale. Il divieto di interpretare i decreti tridentini, i controlli sulla produzione del sapere nelle Università, i sospetti sull’ortodossia dei docenti, sono fattori che modificano la dinamica della scienza canonistica. Dal Seicento in avanti cambiano sedi e orientamenti di studio, scompaiono gli autori laici, si indebolisce l’autonomia della ricerca e si afferma la tendenza ad uniformarsi alle direttive della Curia. La dottrina assume il compito non più di adattare bensì di riprodurre il sistema canonistico; per questo si elaborano nuove metodiche didattiche con le Institutiones di Giovan Paolo Lancellotti († 1590). L’oggetto degli studi diviene la prassi amministrativa e giudiziaria delle Congregazioni e dei Tribunali della Curia.

    Il centro degli studi canonistici si sposta in Spagna, dove fiorisce la Scuola di Salamanca, poi in Francia, dove si congiunge con le tendenze gallicane, quindi in Germania, dove riceve nuovo impulso nei collegi degli ordini religiosi, infine passa a Roma. I più importanti esponenti italiani del Seicento sono alti funzionari della Curia o dello Stato pontificio: il marchigiano Prospero Fagnani († 1678), segretario della Congregazione del Concilio, commentatore delle Decretali, e il venosino Giovan Battista De Luca († 1683), cui si deve la sistemazione del tardo diritto comune sulla base della giurisprudenza, in special modo della Rota romana (Theatrum veritatis et iustitiae, 1669-1673), un’analisi organica dei profili giuridici dei vari status personali nella Chiesa (opere sul religioso, sul vescovo, sul cardinale, sul principe cristiano, 1675-1680), provvedimenti di riforma amministrativa diretti ad attuare una più razionale divisione delle competenze spirituali e temporali del papato.

    I caratteri tipici del XVIII secolo si riscontrano anche in alcune grandi opere canonistiche italiane: la nota enciclopedia giuridica Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica (1746) del francescano piemontese Lucio Ferrari († 1763) e i due fondamentali trattati del bolognese Prospero Lambertini, futuro Benedetto XIV, il De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione (1734-1738) e il De synodo dioecesana (1748). Vanno poi ricordati gli scritti eruditi del proposto modenese Ludovico Antonio Muratori († 1750), dei fratelli veronesi Pietro († 1769) e Girolamo Ballerini († 1781) e del gesuita Francesco Antonio Zaccaria († 1795), oppositore delle teorie di Hontheim.

    I canonisti alimentano i contrasti giuridico-politici tra la Santa Sede e gli Stati. All’Università di Torino si forma una scuola di tendenza gallicana e giurisdizionalista che, partendo dallo scolopio torinese Carlo Sebastiano Berardi († 1786) arriva fino a Giovanni Nepomuceno Nuytz († 1874), la cui opera è condannata nel 1851. A Roma si concentra, sul finire del Settecento, una Scuola canonistica di tendenza apologetica ma scientificamente solida facente capo a religiosi quali Tommaso Maria Mamachi († 1792), Gian Vincenzo Bolgeni († 1811) e Mauro Cappellari (futuro Gregorio XVI), che intende rivendicare il primato papale contro le varie forme di giurisdizionalismo, di regalismo e di giansenismo riformatore. Su questa tradizione si innesta l’opera canonistica, di tipo didattico e scientifico, di Giovanni Devoti († 1820) che unisce l’impronta romana ad una solida erudizione storica. In Sicilia fiorisce una scuola canonistica tendente ad ammodernare il tradizionale regalismo con l’episcopalismo e il giurisdizionalismo: il maggiore rappresentante è Stefano Di Chiara († 1837).

    Dopo le vaste soppressioni di conventi, monasteri, facoltà e seminari decretate nel periodo illuministico-riformatore e napoleonico, occorre attendere il secondo Ottocento per assistere ad una ripresa della scienza canonistica italiana nelle facoltà e nei seminari pontifici di Roma. Si tratta perlopiù di un sapere giuridico-pratico finalizzato alla creazione dei funzionari ecclesiastici della Curia e delle diocesi del mondo cattolico. Al Seminario romano dell’Apollinare appartengono Giuseppe De Camillis, autore di un innovativo manuale di Istituzioni canoniche (1868), e i due maestri del cardinale Pietro Gasparri e di altri canonisti di spicco, Filippo De Angelis († 1881) e Francesco Santi († 1885).

    Tra le Università statali, Torino resta l’unico centro di trasmissione delle dottrine giurisdizionaliste del Settecento. Nel clima di contrasto risorgimentale tra Stato e Chiesa il canonista Giovanni Nepomuceno Nuytz († 1874) è condannato da Pio IX per la negazione del potere temporale e della potestà coattiva della Chiesa.

    Fonti e Bibl. essenziale

    J.F. Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, voll. I-III, Stuttgart 1875-80, rist. an. Graz 1956; F. Ruffini, Lo studio e il concetto odierno del diritto ecclesiastico (1892), ora in Id., Scritti giuridici minori, vol. I, Milano 1936, 5-45; E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, voll. I-II, Roma 1995; P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, n. ed. Bari-Roma 2006; C. Fantappiè, Chiesa romana e modernità giuridica, 2 voll., Milano 2008; L. Sinisi, Oltre il Corpus iuris canonici. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina, Soveria Mannelli 2009; K. Pennington – W. Müller, The Decretists: The Italian School, in History of medieval Canon Law in the classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX edited by W. Hartmann and K. Pennington, Washington 2008, 121-173; C. Fantappiè, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Bologna 2011; Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Il contributo italiano alla storia del pensiero, Ottava Appendice, Diritto, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M.  Fioravanti, B. Sordi, Roma 2012; Diccionario general de derecho canónico, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, voll. I-VII, Cizur Menor (Navarra) 2012; Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, voll. I-II, Bologna 2013.


    LEMMARIO