Censura ecclesiastica – vol. II

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    Autore: Davide Cito

    A metà dell’Ottocento l’assetto del sistema sanzionatorio ecclesiale, che si era andato via via formando soprattutto a partire dai secoli successivi alla riforma gregoriana, appariva, come del resto l’insieme della normativa canonica, come un grande comulo di norme sparso in numerose e antiche fonti il cui accesso e comprensione risultava difficile. Ciò peraltro non impedì che molti dei protagonisti del Risorgimento italiano fossero colpiti e assolti a più riprese da censure ecclesiastiche. Pio IX con la costituzione Apostolicae Sedis del 1869 aveva codificato un elenco dettagliato di 63 censure latae sententiae da considerarsi in vigore, con l’abrogazione di tutte le altre, ma tuttavia mancava un quadro organico del diritto penale ecclesiale che si avrà solo con il Codice del 1917.

    Frutto soprattutto dei contributi dei canonisti F.X. Wernz e J. Hollweck, il libro V del Codex Iuris Canonici del 1917 si presentò come una trattazione completa del diritto penale canonico, nel quadro dell’ecclesiologia dell’epoca che poggiava sulla nozione di societas perfecta e pertanto facendo ricorso anche alle tecniche giuridiche sviluppatesi in quegli anni in ambito secolare. Esso ruotava intorno ai concetti di delitto e di pena, cui faceva seguito una particolareggiata elencazione dei comportamenti delittuosi. Allo stesso tempo questi concetti erano permeati dallo spirito proprio del diritto ecclesiale: innanzitutto il fatto che la sanzione penale non fosse l’unico né il principale rimedio al quale il legislatore canonico doveva far ricorso; il diritto penale, infatti, era all’interno di un codice che prevedeva tanti altri mezzi di ordine spirituale, sacramentale, morale e disciplinare. In secondo luogo l’esercizio della potestà coercitiva penale andava intesa entro la più ampia azione pastorale, come venne richiamato dal Concilio di Trento e riportato nel Codice del 1917 laddove si ricordava ai Vescovi e agli altri Ordinari che erano principalmente pastores non percussores. Si confermò anche la secolare vigenza delle pene latae sententiae, che in modo automatico colpiscono il reo di determinati gravi delitti anche occulti. Tra le pene, che principalmente privano il fedele di beni spirituali tra cui in particolare dell’amministrazione e ricezione dei sacramenti, si confermò la tradizionale divisione tra le censure e le pene vendicative. La differenza tra queste due categorie di sanzioni canoniche si basava sulla diversa finalità prevalente che le caratterizzava, vale a dire dirette all’emendamento del reo per le censure, che dal concilio Lateranense IV (1215) erano circoscritte alla scomunica, all’interdetto ed alla sospensione; dirette invece alla punizione del delitto erano le pene vendicative. Questa differenza di finalità prevalente si manifestava nel loro differente regime giuridico e in particolare sulla loro durata che, per quanto riguarda le censure, era sempre a tempo indeterminato ossia fino all’emendamento del reo e, per quanto riguarda la loro remissione o assoluzione, vigeva l’istituto della riserva, che concedeva solo a determinati soggetti la potestà di assolvere da esse tranne il caso del pericolo di morte.

    La riforma del diritto ecclesiale, che fece seguito alla celebrazione del concilio Vaticano II, vide notevoli discussioni riguardanti il diritto penale. Attraverso i dieci principi direttivi stabiliti nel 1969 per guidare la revisione del diritto canonico, si ebbero alcune risposte alle problematiche sollevate. Innanzitutto venne rigettata la proposta della soppressione del diritto penale in quanto irrinunciabile da parte della Chiesa. Si affermò al contempo il principio della riduzione delle pene stabilite; inoltre si stabilì la direttiva che le pene in linea generale fossero ferendae sententiae, ossia da irrogare e rimettere solo con la relativa procedura. Si mantenne tuttavia l’istituto delle pene latae sententiae, ossia automatiche, da limitare però soltanto a pochissimi e gravissimi casi.

    Da un raffronto con il Codice del 1917 balza subito agli occhi la drastica diminuzione dei canoni rispondente all’applicazione del principio di ridurre le pene nella vita della Chiesa. Un  altro motivo va ricercato nella semplificazione o abolizione di parecchi istituti come quelle relativi alla riserva della pena, delle pene latae sententiae, della remissione delle pene. Complessivamente la struttura della materia ricalca la codificazione pio-benedettina con le sottolineature relative allo spirito di mitezza e di misericordia, al ricorso allo strumento penale solo come ultima ratio una volta esauritesi inutilmente tutte le vie dettate dalla  giustizia, all’emendamento del reo (cf. can. 1341).

    Il sistema penale vigente contenuto nel Codice di Diritto Canonico del 1983 conserva la distinzione tra pene medicinali o censure e le pene espiatorie (non più vendicative) con effetti e regime giuridico analogo al sistema precedente. Si afferma però che destinatari delle pene canoniche possono essere solo le persone fisiche e non più i collegi o i luoghi. Accanto alle pene troviamo altri strumenti quali le penitenze che sottolineano la dimensione emendativa sempre presente nelle sanzioni canoniche.

    La normativa penale successiva al codice del 1983 è stata caratterizzata soprattutto dalle problematiche relative al delitto di abuso sui minori perpretrato da chierici che ha giustificato numerosi interventi pontifici di San Giovanni Paolo II di Benedetto XVI e di Francesco, tra i quali spicca il m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela del 2001 aggiornato nel 2010, relativo ai delicta graviora di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Fonti e Bibl. Essenziale

    F.X. Wernz, Ius decretalium, T. VI, Ius poenale Ecclesiae catholicae, ex officina libraria Giachetti, Prati 1913; G. Michiels, De delictis et poenis: Commentarius libri V Codicis Juris Canonici, 3 voll., Typis Societatis S. Joannis Evangelistae, Pariis, Tournai, Romae, Neo Eboraci 1961; R. Metz, Il diritto penale nel codice di diritto canonico del 1917, in Concilium 11, fasc. 7 (1975)  49-60; V. De Paolis – D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa, Urbaniana University Press, Roma 20012; C. Cardia, La Chiesa tra storia e diritto, cap. VII “Il diritto penale”, Giappichelli, Torino 2010, 311-361; J. Bernal, voce Censura, in Diccionario General de Derecho Canónico, vol. II, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012, 49-51; B.F. Pighin, Diritto Penale Canonico, Marcianum Press,Venezia 20142; A. D’Auria – C. Papale (Cur.), I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, Urbaniana University Press, Roma 2014.


    LEMMARIO