Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica – vol. II

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    Autore: Alejandro M. Dieguez

    Degli affari riguardanti i religiosi nell’Italia unitaria la S. Sede continuò ad occuparsi sia per mezzo della Congregazione dei Vescovi e Regolari, che della Congregazione della disciplina regolare e della Congregazione sopra lo stato dei Regolari, che con la prima condividevano lo stesso prefetto e segretario. Solo nel 1906 Pio X concentrò tutta la materia dei religiosi nella Congregazione dei Vescovi e Regolari, poco prima di affidarla alla nuova ed autonoma Congregazione dei Religiosi (negotiis religiosorum sodalium praeposita), istituita con la riforma della curia (cost. Sapienti consilio, del 28 giugno 1908) e confermata dal CIC 1917. Pio XII gli affidò poi la competenza sugli istituti secolari (cost. Provida Mater, del 2 febbraio 1947), quindi con la riforma della curia romana di Paolo VI (cost. Regimini Ecclesiae universae, del 15 agosto 1967) il dicastero fu denominato Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, strutturando la sua attività in due sezioni paritetiche dedicate a queste due forme di vita consacrata. La riforma di Giovanni Paolo II (cost. Pastor bonus, del 28 giugno 1988) gli assegnò il nome attuale di Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.

    Oltre alle questioni di cui la Congregazione della disciplina regolare (1694-1906) si occupava in questo periodo (novizi e noviziati, pratica del voto di povertà, facoltà di ottenere benefici ecclesiastici, acquistare beni, alienare oggetti ritenuti inutili per sostentare le opere di restauro edilizio, fare testamento, secolarizzazione ed altri indulti e dispense), dopo il 1872 il dicastero dovette affrontare i complessi problemi che la soppressione «cum violenta manu» (cioè per effetto della legislazione «eversiva») degli ordini religiosi aveva creato alla disciplina regolare in Italia. Esortò quindi i superiori maggiori a fare tutti gli sforzi per confortare i religiosi «dispersi nel secolo» e ripristinare la vita comune separando, se necessario, dagli istituti, «quelle disgraziate individualità, che, perduto lo spirito di vocazione ed il santo timor di Dio, anziché profittare della tribolazione per emendarsi, ne usarono per emancipare senza ritegno detestabili passioni» (1872).

    La Congregazione sopra lo stato dei Regolari (1846-1906), istituita per migliorare la disciplina, l’osservanza e lo stato dei religiosi, andrà incontro ad un progressivo decadimento nel periodo unitario italiano, affrontando solo affari di ordinaria amministrazione (dubbi circa la validità di alcuni voti solenni, recezione di elenchi e relazioni concernenti l’ammissione al noviziato e altre questioni disciplinari).

    La Congregazione dei Vescovi e Regolari, per la parte relativa ai religiosi, esercitò oltre a funzioni amministrative anche quelle giudiziarie, trattando sia cause contenziose che criminali. Di particolare importanza, soprattutto in Italia, fu il compito di concedere l’approvazione ai nuovi istituti religiosi, ai quali impose l’obbligo di trasmettere relazioni periodiche sul proprio stato (prima triennali, poi, con il Codice del 1917, quinquennali), codificando la normativa con le Normae secundum quas… del 1901.

    Dal 1908 la Congregazione dei Religiosi continuò anzitutto ad occuparsi, come si veniva già facendo dal 1890 con una apposita commissione, dell’esame delle richieste di approvazione pontificia dei nuovi istituti, che nel Novecento conobbero una particolare fioritura (decreto di lode, decreto di approvazione definitiva degli istituti, decreto di approvazione delle costituzioni).

    Continuò ad esercitare la sua giurisdizione sulle persone giuridiche e fisiche, cioè sugli istituti religiosi e sui loro membri, per quanto riguardava l’erezione, costituzione, approvazione, divisione, soppressione degli istituti; il loro governo, con l’elezione, scadenza, mutazione, rimozione dei superiori; la disciplina interna ed esterna: formazione e studi, amministrazione dei beni, concessione di privilegi e dispensa dalle norme canoniche comuni e dalle costituzioni approvate dalla S. Sede, e sanazione delle invalidità. Le stesse competenze, esercitò, mutatis mutandis, nei confronti delle società di vita comune senza voti e degli istituti secolari. In seguito ai Patti Lateranensi il dicastero emanò ripetutamente precise istruzioni affinché gli istituti avviassero le pratiche occorrenti per ottenere dallo Stato italiano il riconoscimento della personalità giuridica (1930, 1935).

    Per quanto riguarda gli studi dei religiosi, nel 1931 la congregazione ribadì in modo riservato il divieto di iscrizione alle università civili, indicando l’Università cattolica del S. Cuore di Milano e l’Istituto apostolico del Sacro Cuore di Castelnuovo Fogliani come istituzioni da preferire, rispettivamente, per gli studi superiori dei religiosi e delle religiose d’Italia. Una particolare attenzione fu rivolta a diversi ambiti specifici dell’apostolato dei religiosi: nel 1932 si notificò a tutti i superiori la costituzione di un Ufficio centrale per le scuole ed istituti cattolici in Italia presso la Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi. Con circolare dello stesso anno si esortarono gli istituti femminili a conformarsi quanto prima alle prescrizioni della legislazione corrente per le infermiere, «per non esporsi al pericolo certo di vedersi limitate ad opere secondarie e puramente materiali nell’assistenza ai malati»; veniva quindi istituito un Ufficio scuole-convitto per infermiere che promuovesse l’apertura di tali istituti professionali per religiose infermiere e, con altra circolare del 1940, si indicavano delle prudenti “misure di riserva” alle quale le stesse religiose dovevano attenersi nell’assistenza ai malati di sesso maschile.

    Nel 1953 fu istituito presso il dicastero un Segretariato per le monache d’Italia, il quale si prodigò per offrire sostegno e assistenza alle monache e religiose inferme. Nel clima di rinnovata partecipazione civile alla vita del Paese, un pressante appello a tutti i superiori religiosi italiani fu rivolto con circolare del 1952, in vista delle elezioni politiche dell’anno successivo, affinché si accertassero della regolarità della posizione anagrafica ed elettorale dei singoli dipendenti. Allo stesso motivo si deve probabilmente il divieto imposto ai superiori nel 1954 di non trasferire all’Estero, fino a nuovo ordine, religiosi e religiose italiani.

    La congregazione sostenne poi la costituzione di diversi raggruppamenti per affinità di attività o di apostolato (come le Federazioni italiane di Religiose ospedaliere, di Religiose educatrici e Religiose rieducatrici, ecc.) e promosse congressi e corsi di aggiornamento. In seguito al primo Congresso generale sugli stati di perfezione del 1950, per dare nuovo vigore alla vita religiosa italiana, favorì la costituzione dell’Unione delle superiori maggiori d’Italia e della Conferenza italiana superiori maggiori. Promosse, in seguito al Concilio Vaticano II e in armonia con i superiori maggiori, uno spirito di maggiore fraternità e collaborazione tra gli istituti e un maggiore coordinamento con la gerarchia ecclesiastica. Oltre ad essere stata la prima congregazione romana ad avere nel proprio organico delle donne – suore di diversa nazionalità –, dal 2004 una religiosa italiana è assunta alla carica di sottosegretaria.

    Anche se non sempre è possibile distinguere delle norme esplicitamente varate per l’Italia tra le disposizioni generali del dicastero, molte di queste hanno avuto origine da situazioni verificatesi a livello nazionale, oltre ad avere poi una singolare ricaduta sull’Italia. Si pensi ad esempio al notevole influsso esercitato sulla vita religiosa italiana da atti come le istruzioni postconciliari Renovationis causam sull’aggiornamento della formazione alla vita religiosa e Venite seorsum sulla vita contemplativa e la clausura monacale (1969) e l’istruzione Mutuae relationes sui rapporti fra vescovi e religiosi nella Chiesa (1978). Come per altri dicasteri pontifici, il filo conduttore nell’interazione con l’Italia sembra volgere da una posizione inizialmente difensiva rispetto alla novità dello Stato unitario ad un atteggiamento di promozione e stimolo pastorale, secondo le nuove esigenze sociali, risentendo di volta in volta degli orientamenti dei diversi pontificati e del proprio personale direttivo.

    Fonti e Bibl. essenziale

    Enchiridion de statibus perfectionis, vol. I: Documenta Ecclesiae sodalibus instituendis, Officium Libri Catholici, Roma 1949; N. Del Re, La curia romana. Lineamenti storico-giuridici, Edizioni di storia e letteratura, Roma 19984, 174-182. Si vedano, all’interno della voce Sacre Congregazioni Romane del Dizionario degli istituti di perfezione, i capitoli dedicati da Lajos Pásztor alla S.C. dei Vescovi e Regolari (DIP, VIII, coll. 188-192), alla S.C. della Disciplina Regolare (ibid., coll. 210-215), alla S.C. sopra lo Stato dei Regolari (ibid., coll. 223-229), e quello redatto da Jesús Torres sulla S.C. per i Religiosi e gli Istituti secolari (ibid., coll. 229-251); L’attività della S. Sede, 1939-2005; F. Jankowiak, La Curie romaine de Pie IX à Pie X. Le gouvernement central de l’Église et la fin des États pontificaux (1946-1914), École française de Rome, Rome 2007, 578-579; L. Leidi, La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Ruolo, competenze e funzionamento, in Ephemerides iuris canonici 50 (2010), 249-278; D. Salvatori, Congregación para IVC y SVA, in Diccionario general de derecho canónico, II, Universidad de Navarra-Thomson Reuters Aranzadi, Navarra 2012, 552-554.


    LEMMARIO